Art. 3
(Qualifiche delle guardie particolari giurate).

      1. La guardia particolare giurata che presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e di sicurezza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

      2. La guardia particolare giurata che presta servizio presso un ente pubblico o che è comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza riveste la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.